PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1762, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito e rilevato che:

            esso reca una pluralità di deleghe legislative relative al trattamento tributario dei redditi (articolo 1), alla riscossione (articolo 2) ed all'accertamento delle imposte (articolo 3), nonché in materia di catasto (articolo 4), di riforma della disciplina dell'ICI, dell'IRPEF e della registrazione di atti concernenti la locazione (articolo 4-bis), nonché in funzione della redazione di testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali (articolo 5); a tale ambito omogeneo di disposizioni di delega si affiancano specifiche norme concernenti le modalità di gestione dei crediti afferenti il settore della giustizia (articolo 2-bis);

            nel prevedere un ampio processo di riforma del sistema tributario nei suoi vari aspetti, il provvedimento in esame introduce deleghe su materie già disciplinate nella legge finanziaria 2007 (ad esempio, l'articolo 3, comma 1, lettera c), incide sugli studi di settore, la cui riforma è già contenuta nell'articolo 1, commi 13 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007; inoltre, la delega in materia di accertamento tributario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), prevede il potenziamento del sistema informativo, su cui già intervengono i commi 56 e 57 dell'articolo 1 della medesima legge finanziaria per il 2007, che istituiscono il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria; infine, l'articolo 4, comma 1, lettera d), si occupa della definizione delle competenze dei comuni e dell'Agenzia del territorio nella gestione del catasto, cui fanno anche riferimento i commi da 194 a 200 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

            reca formule che appaiono imprecise e che andrebbero chiarite (ad esempio, l'articolo 4, comma 1, individua l'oggetto della delega nella «riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati» mentre esso dovrebbe essere inteso con riguardo al «sistema di valutazione dei fabbricati su base catastale»), ovvero coordinate con altre parti del testo (ad esempio, l'articolo 4-bis, comma 3, fa riferimento a decreti legislativi a carattere oneroso, mentre il comma 4 dell'articolo 6 esclude che dal provvedimento possano derivare maggiori oneri);

            la tecnica della novellazione, all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed al comma 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

 

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            alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2-bis, comma 6 - ove si dispone che l'abrogazione dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) avvenga «dalla data di entrata in vigore della presente legge» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con il comma 1 del medesimo articolo, che appare invece disporre con riguardo ad una fase successiva rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento, come si desume dal termine di centoventi giorni indicato nel primo periodo del medesimo comma 1; peraltro, andrebbe in proposito valutata l'opportunità di procedere all'abrogazione espressa di ulteriori disposizioni del citato testo unico;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 1, lettera f) - che indica tra i princìpi e criteri direttivi della delega anche il «coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti» - andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di esplicitarne l'obiettivo, che appare quello di privilegiare la massima organicità dei testi di legge mediante l'introduzione della nuova disciplina nell'ambito di corpus normativi già esistenti, e non già quello di intervenire in modo atomistico su ogni tipo di atto o di fonte normativa attualmente esistente, come invece suggerisce l'ultima parte del periodo;

              al medesimo articolo 1, comma 1, lettera h), dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare il legame logico-giuridico tra la prima parte della disposizione e quella finale, che appare viceversa suscettibile di una propria autonoma collocazione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge del Governo n. 1762, recante delega per il riordino della normativa sulla

 

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tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali;

            osservato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili nel complesso alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato in particolare che le disposizioni recate dall'articolo 2-bis sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che l'imposta comunale sugli immobili (ICI), la cui disciplina è oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 4-bis, è un tributo locale disciplinato dalla legge statale e che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, spetta tuttora al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti, non essendo ammissibile, nella materia tributaria, in mancanza della fondamentale legislazione statale di coordinamento, l'esplicazione di potestà regionali autonome;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

                rilevato che l'articolo 2-bis, comma 1, del disegno di legge prevede che società di nuova costituzione, interamente possedute dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, svolgano attività sostanzialmente analoghe a quelle già svolte dalla società controllante;

 

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                osservato che le predette società potranno svolgere le attività in concreto definite da una o più convenzioni, stipulate con il Ministero della giustizia, il cui contenuto appare solo genericamente delineato dall'articolo 2-bis, commi da 1 a 5, del disegno di legge;

                osservato altresì che la costituzione delle predette società può trovare la propria giustificazione nella misura in cui le attività da esse esercitate contribuiscano effettivamente a ridurre il carico di lavoro delle cancellerie degli uffici giudiziari;

                rilevato che l'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), nulla prevede per il caso di sopravvenuta estinzione delle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

                espresse perplessità sull'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità che le società di cui all'alinea del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia, gestiscano le somme giacenti presso la Cassa delle ammende, senza prevedere in via normativa adeguati limiti e garanzie;

                espresse perplessità sull'articolo 2-bis, comma 6, che prevede l'abrogazione, sin dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e, quindi, prima ancora dell'eventuale stipula e della produzione degli effetti delle convenzioni di cui ai precedenti commi, dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e di ogni altra disposizione incompatibile del predetto parere, potendosi pertanto determinare un vuoto di disciplina in materia di riscossione delle spese di giustizia;

                espresse perplessità sull'adeguatezza della disciplina di cui all'articolo 2-bis, commi 7 e 8;

                considerato, infine, che la disciplina di cui all'articolo 4, non corredata da princìpi e criteri direttivi univoci né di una clausola di invarianza del gettito fiscale sufficientemente determinata, appare idonea a determinare un rilevante aumento della tassazione sul trasferimento degli immobili, con conseguente alterazione, tra l'altro, del regime di circolazione di tali beni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare la proliferazione di società cui affidare compiti sostanzialmente analoghi a quelli già svolti dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, intervenendo semmai in maniera più dettagliata a definire princìpi e criteri di riferimento per la stipula delle convenzioni dirette a regolare i rapporti tra società e Ministero, anche in relazione alla disciplina applicabile in caso di sopravvenuta estinzione delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

 

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            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se la disciplina di cui all'articolo 2-bis sia effettivamente idonea a semplificare e ridurre le attività delle cancellerie degli uffici giudiziari;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'incidenza della disciplina di cui all'articolo 4 sul regime di circolazione dei beni immobili.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1762, in corso di esame presso la VI Commissione Finanze della Camera, recante la delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul

 

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sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali;

            considerato che la previsione di cui all'articolo 1 del provvedimento delega il Governo ad emanare, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare;

            rilevato che l'articolo 2 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della riscossione; l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione; l'attribuzione a Equitalia SpA di funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate;

              considerato che l'articolo 3 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, stabilendo, tra i principi e criteri direttivi, l'unificazione dei termini, la coerenza con i principi dello Statuto del contribuente, la revisione dei criteri di accertamento presuntivi, la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il riordino della cooperazione con gli enti territoriali; e che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi statali;

            rilevato che gli articoli 2-bis e 4-bis recano disposizioni, rispettivamente, in materia di gestione delle attività di giustizia e di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

            sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), si prevede la compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili;

            evidenziato che, nell'esercizio della delega in materia di accertamento tributario, l'articolo 3, comma 1, lettera g), statuisce che il Governo proceda al riordino ed alla razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali; che, nell'esercizio della delega in materia di catasto, l'articolo 4, comma 1, lettera d), prescrive che il Governo proceda alla definizione del ruolo dei comuni nel rispetto dei principi sottesi alle funzioni decentrate; e che, nell'esercizio della delega in materia di riordino delle disposizioni tributarie statali, l'articolo 5, comma 1, lettera i), dispone che si provveda al coordinamento

 

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con le previsioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

            considerato che il provvedimento interviene su profili riguardanti il sistema tributario statale, settore afferente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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